Statuto

 

Denominazione – Scopo e Sede

ART. 1

L’Associazione Italiana Donne Medico (A.I.D.M), fondata nel 1921 è un’associazione apartitica e aconfessionale senza  fini di lucro. Fa parte della Medical Women’s International Association (MWIA)e ne adotta l’emblema: la figura di Igea con il motto “ Matris animo curant”.

ART. 2

Scopo dell’Associazione è:

a) valorizzare il lavoro della donna medico nel campo sanitario;

b) promuovere la collaborazione tra le donne medico;

c) collaborare con le altre Associazioni italiane e internazionali, in modo prioritario con quelle   dell’Unione Europea, per lo studio delle problematiche sanitarie e socio-sanitarie che coinvolgono la collettività e in  particolare le donne;

d) promuovere la formazione scientifico culturale in campo sanitario

e) collaborare con il Ministero della Salute, Regioni e Aziende Sanitarie, organismi ed istituzioni pubbliche

f) elaborare Trial di studio , linee guida in collaborazione con ASSR, FISM e altre società scientifiche nel rispetto della legislazione vigente, avendo come fine ultimo il mutuo riconoscimento dei crediti formativi a livello nazionale, europeo ed internazionale.

Per le finalità di cui al 1° comma lettere d-e-f è previsto il sistema di verifica della qualità delle attività svolte.

ART. 3

La sede legale è a Roma presso la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e Odontoiatri ( F.N.O.M.C.e O ) in piazza Cola di Rienzo 80/A.  La sede organizzativa è stabilita dal Consiglio direttivo nazionale in carica.

L’AIDM si articola in sezioni comunali, provinciali o regionali.

E’ consentita la costituzione di due o più sezioni qualora l’estensione territoriale del Comune, della Provincia o della Regione lo richieda.  Per costituire una sezione è necessaria l’iscrizione di almeno dieci socie. Sono ammesse socie isolate nei comuni, nelle province o nelle regioni che non abbiano una propria sezione. Tali socie fanno capo alla sezione territoriale più vicina, se il numero delle Socie isolate di uno stesso comune, di una stessa provincia o di una stessa regione è uguale o supera il numero di dieci esse diventano automaticamente sezione prendendo il nome della loro città, della loro provincia o della loro regione.

 

Esercizio finanziario

ART. 4

L’Associazione è finanziata dai contributi associativi ordinari e straordinari, può tuttavia accettare erogazioni, donazioni e lasciti, senza usufruire di finanziamenti correnti da parte di industrie farmaceutiche e di Aziende di produzione di dispositivi medicali.

ART. 5

L’esercizio finanziario dell’AIDM si chiude il 31dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio saranno presentati dal Consiglio direttivo: il bilancio consuntivo previamente verificato dai Revisori dei conti ed il bilancio preventivo. I bilanci verranno sottoposti alla approvazione dell’Assemblea nazionale, normalmente entro tre mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.

 

Patrimonio

ART. 6

Il patrimonio dell’A.I.D.M. è costituito:

a) dalle quote sociali

b) da contribuzioni di Sostenitori

c) da proventi di iniziative sociali e di formazioni

d) da lasciti e donazioni

La quota associativa è stabilita  per ogni esercizio finanziario dall’Assemblea.

 

Socie

ART. 7

Sono “ Socie ordinarie” con diritto voto tutte le donne laureate in Medicina e Chirurgia ed iscritte all’Associazione. Possono essere nominate “ Socie  onorarie”:

- le socie ordinarie che si siano distinte per la lunga attività svolta nell’interesse e per il prestigio della Associazione;

- le Socie ordinarie che si siano distinte per la loro attività nel Campo scientifico e sociale;

- le donne laureate e non laureate in medicina e chirurgia che abbiano dato notevoli  contributi in campo medico-scientifico.

Possono essere nominate “Socie benemerite” donne che abbiano offerto aiuti speciali all’Associazione.

L’ammissione delle Socie ordinarie è approvata dal Consiglio direttivo delle singole sezioni.

La nomina delle socie onorarie e benemerite, in numero non superiore a tre l’anno, è fatta dalla Assemblea nazionale con la maggioranza di due terzi delle presenti, su proposta del Consiglio direttivo nazionale  previa segnalazione da parte delle assemblee di sezione.

A cura dell’Associazione sarà tenuto un registro delle Socie onorarie ed uno delle socie benemerite. I nominativi  saranno corredati da un curriculum personale.

ART. 8

Sono da considerarsi iscritte ed aventi diritto al voto le socie che sono in regola con il versamento, alla tesoreria nazionale, della quota associativa alla data del 31 ottobre dell’anno precedente l’adozione di ogni atto che richieda espressione di voto.

Le Socie onorarie e benemerite non laureate in Medicina e Chirurgia votano con voto consultivo.

Tutte le Socie – laureate o non – hanno diritto:

- di ricevere la tessera sociale personale rilasciata dal consiglio nazionale con la firma della Presidente nazionale e della Segretaria nazionale;

- di intervenire alle riunioni di carattere culturale e professionale e partecipare a congressi, riunioni indette dall’Associazione nazionale ed internazionale alle condizioni di volta in volta stabilite dal Comitato organizzatore.

- di presentare alle riunioni relazioni e comunicazioni di lavori, studi, ricerche, sia personalmente, sia tramite il Consiglio di sezione.

ART. 9

La qualità di Socia si perde per dimissioni, morosità ed espulsione. Viene considerata morosa la Socia che non sia in regola con i pagamenti per due anni consecutivi. L’espulsione avviene per violazione delle norme dello Statuto e del Regolamento. E’ di competenza dell’Assemblea nazionale sentito il Comitato dei Garanti.

 

Organi Nazionali

ART. 10

Organi nazionali dell’Associazione sono:

La Presidente Nazionale

L’Assemblea Nazionale

Il Consiglio direttivo nazionale

Il Collegio Revisore dei Conti

I Comitati: dei Garanti, Etico, dello Statuto e Scientifico

Le socie che rivestono una  delle predette cariche sociali non hanno diritto ad alcuna retribuzione.

ART. 11

L’Assemblea nazionale è composta dalle  Socie ordinarie, onorarie e benemerite.

L’Assemblea ordinaria è convocata – con preavviso di due mesi – dalla Presidente almeno una volta all’anno mediante comunicazione  scritta alle Presidenti di sezione e dalle socie isolate con l’indicazione del luogo, giorno, ed ora della riunione e con l’ordine del giorno.

L’Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta la Presidente o il Consiglio nazionale lo giudichi opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle associate, ai sensi dell’art.20 del Codice civile.

Presiede l’assemblea la Presidente nazionale o chi ne può fare le veci, che nomina la segretaria e, ove occorra, due scrutatrici.

L’Assemblea è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno delle Associate, in prima convocazione e con qualunque numero di intervenute in seconda convocazione.

L’Assemblea delibera con maggioranza di voti.

Sono ammesse le deleghe: ogni Socia delegata, su designazione della Presidente di sezione, può rappresentare un massimo di cinque iscritte. I membri del Consiglio nazionale non possono avere deleghe per l’Assemblea.

Spetta alla Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe- che devono essere scritte- ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

Dei deliberati della Assemblea si redige un verbale firmato dalla Presidente e dalla Segretaria, copia del  quale sarà inviata alle Presidenti di sezioni ed alle Socie isolate.

L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione, sulla nomina delle componenti il Consiglio direttivo nazionale, sulle modifiche dello statuto; stabilisce le quote sociali annuali e quale parte di esse dovrà essere versata dalle singole sezioni alla Tesoreria Nazionale.

ART. 12

Gli organi nazionali dell’Associazione di cui al precedente art.10 sono eletti con votazione su liste separate in occasione della riunione dell’Assemblea nazionale, coincidente con la scadenza del mandato del Consiglio direttivo nazionale, che resta in carica per tre anni dalla sua elezione ed è rieleggibile per il solo triennio successivo.

Per la formazione delle liste ogni Sezione dovrà inviare alla Presidente Nazionale i nominativi delle candidate, designate dalla Assemblea di sezione appositamente convocata, nel numero indicato a fianco di ogni seguente Organo nazionale da eleggere: a) presidente: una candidata per ogni sezione; b) consiglio direttivo nazionale: due per ogni sezione  c) collegio dei Revisori dei conti:  una per ogni sezione; d) comitato dei Garanti: una per ogni sezione.

Le assemblee di sezione dovranno provvedere agli adempimenti di cui al precedente comma di questo articolo entro il sessantesimo giorno precedente la data di riunione dell’Assemblea nazionale. Nel verbale di riunione della assemblea di sezione, sottoscritto dalla presidente e dalla segretaria, dovranno riportarsi i nominativi delle candidate secondo l’ordine fissato nel comma 2° di questo articolo. I verbali dovranno essere inviati alla Presidente nazionale e, comunque, entro il 45° giorno precedente la data di riunione dell’Assemblea nazionale

La Presidente Nazionale, ricevuti i verbali delle Assemblee di sezione, provvederà a raccogliere in quattro liste separate le candidate così come designate e ad inviarle a tutte le Presidenti direttamente almeno un mese prima della riunione della Assemblea nazionale. Sarà compito della Presidente di sezione rendere noti i nomi delle Candidate alla Socie della sua sezione.

Nel giorno fissato per la riunione dell’Assemblea nazionale, prima di ogni operazione, si insedierà l’ufficio  elettorale. Il consiglio Direttivo nazionale, in una apposita seduta, convocata almeno dieci giorni prima della predetta riunione dell’Assemblea generale eleggerà cinque socie componenti l’ufficio elettorale e ne darà subito comunicazione alle interessate. All’atto di insediamento  di detto ufficio elettorale, le cinque socie provvederanno a scegliersi la Presidente

Ogni sezione potrà esprimere il voto in modo proporzionale:

1 voto per le sezioni  da 10 a 20 socie

2 voti                             21 a 30 socie

3 voti                             31 a 40 socie

4 voti                             41 a 50

5 voti                             51 a 60

6 voti                             61 a 70

7 voti                             71 a 80

8 voti                             81 a 90

9 voti                             91 a 100

10 voti per le sezioni con più di 100 socie

I voti possono essere espressi anche da una sola rappresentante di sezione. Le assemblee di sezione provvederanno, prima della data delle elezioni, alla nomina della o delle delegate alla votazione; la delega deve essere scritta e firmata dalla Presidente e dalla Segretaria della sezione di appartenenza.

La socia o le socie, designata/e a votare,  previa verifica della sua/loro identità, esprimerà/esprimeranno il/ proprio/i  voto/i segreto su ogni lista nel modo seguente: per la elezione della Presidente potrà essere votata una sola candidata; per la elezione del consiglio direttivo potranno essere votate tre candidate; per la elezione del Collegio dei Revisori dei Conti potranno essere votate tre candidate; per la elezione del Comitato dei garanti potranno essere votate tre candidate.

Dall’ufficio elettorale saranno consegnate  4 buste (in numero pari al quorum avente diritto) contenenti ognuna una lista, per la presidente, per le consigliere, per i revisori dei conti, per i membri del comitato dei garanti. La socia, dopo votazione segreta, depositerà direttamente nell’urna le buste.

Completate le operazioni di votazione, l’Ufficio elettorale aprirà le buste e raccoglierà le schede in 4 gruppi distinti per ogni Organo da eleggere; quindi procederà al conteggio dei voti nell’ordine indicato nel precedente comma 2° di questo articolo. Dopo il conteggio dei voti saranno elette: Presidente: la socia che ha riportato il maggior numero di voti; Consiglio Direttivo Nazionale: le prime dieci candidate che hanno riportato il maggior numero dei voti; Consiglio dei Revisori dei Conti: le prime 3 socie che hanno riportato il maggior numero dei voti, la 4 entrerà come supplente; Comitato dei Garanti: le prime 3 socie che hanno riportato il maggior numero dei voti.

La Presidente uscente potrà essere rieletta  per il solo triennio successivo e, se non rieletta, rimarrà nel Consiglio direttivo nazionale come PastPresident per un solo mandato e con solo voto consultivo.

I membri di ogni Organo nazionale, alla scadenza del mandato, potranno essere rieletti per il solo triennio successivo.

In caso di dimissione della Presidente o di qualsiasi altro Organo nazionale, il Consiglio direttivo nazionale dovrà subito essere convocato per la surrogazione della Presidente dimissionaria o delle socie dimissionarie di qualsiasi altro organo nazionale dell’Associazione con la socia che nelle elezioni nazionali segue, nella rispettiva graduatoria, la dimissionaria. L’eletta per surrogazione resterà in carica per il compimento del triennio successivo di durata in carica del Consiglio direttivo nazionale.

ART. 13

Il Consiglio Nazionale neoeletto nomina fra le Consigliere tre Vicepresidenti (la Vicepresidente del Nord, la Vicepresidente del Centro, la Vicepresidente del Sud), la Segretaria Nazionale, la Tesorie-ra nazionale, la Segretaria nazionale corrispondente per l’Estero e la Rappresentante per le Pubbliche Relazioni.

ART. 14

Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all’anno ed in seduta straordinaria tutte le volte che esso lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno cinque dei suoi membri.

E’ facoltà della Presidente nazionale invitare le Presidenti delle sezioni a partecipare alle sedute del Consiglio nazionale con voto consultivo.

Il Consiglio direttivo nazionale delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con maggioranza di voti. In caso di parità è decisivo il voto della Presidente Nazionale.

Sono ammesse deleghe scritte in ragione massima di una per ogni Consigliera.

Il Consiglio è presieduto dalla Presidente o dalla Vicepresidente più anziana per iscrizione all’Associazione o, in loro mancanza, dalla consigliera delegata dalla Presidente.

Il Consiglio inizia la sua gestione  non oltre un mese dalla sua elezione.

ART. 15

Il Consiglio nazionale è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; esso deve attuarne gli scopi, mantenere i contatti con la MWIA, dare esecuzione ai deliberati dell’Assemblea nazionale, convocare il Congresso nazionale ogni anno nella sede scelta dal Consiglio stesso, in successione alterna fra le varie sezioni, preparare i bilanci, deliberare su eventuali istanze, proposte e reclami delle sezioni o di singole Socie, autorizzare la costituzione delle nuove sezioni o lo scioglimento di quelle esistenti.

ART. 16

La Presidente Nazionale:

1) ha la rappresentanza legale dell’Associazione

2) convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo

3) vigila sull’esecuzione delle deliberazioni di entrambi

4) può delegare i suoi compiti ad una delle Vicepresidenti In caso di sua assenza è sostituita dalla Vicepresidente più anziana per iscrizione all’Associazione.

Dopo l’elezione deve dimettersi da tutte le cariche di sezione

ART. 17

I Revisori dei Conti – in numero di tre effettivi ed un supplente – eletti dalla Assemblea Nazionale, durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un solo mandato consecutivo.

I Revisori dei Conti devono seguire e controllare l’andamento amministrativo e finanziario dell’Associazione; della loro opera devono dare relazione all’Assemblea Nazionale.

 

Comitati

ART. 18

I compiti del Comitato dei Garanti, costituito da tre membri eletti dall’Assemblea  Nazionale come da art.12, sono precisati nell’art.24.

ART. 19

I Comitati Etico, dello Statuto e Scientifico vengono nominati o riconfermati dal Consiglio direttivo in carica.

 

Organi territoriali

ART. 20

Sono organi territoriali:

1.    le sezioni

2.    le delegate regionali

 

Organi di Sezione

ART. 21

Organi di sezione sono:

la Presidente, l’Assemblea e il Consiglio direttivo.

L’Assemblea di sezione è formata dalle Socie della Sezione ed è convocata, in seduta ordinaria dalla Presidente una volta all’anno  con invito personale alle Socie diramato almeno quindici giorni prima con l’indicazione del luogo, giorno ora ed ordine del giorno. In seduta straordinaria verrà convocata ogniqualvolta la Presidente ed il Consiglio direttivo di sezione lo reputi opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle Socie.

Per l’Assemblea, sua convocazione e valida costituzione e deliberazioni, valgono le norme già esposte all’Art. 11 per l’Assemblea nazionale, eccetto che per il numero delle deleghe che per ogni Socia delegata non può superare il numero di tre.

ART. 22

L’Assemblea di sezione approva la relazione finanziaria, elegge la Presidente ed il Consiglio direttivo di sezione mediante votazione segreta, a maggioranza dei voti espressi dalle votanti. L’Assemblea di sezione sceglie la candidata per la Presidenza nazionale e le candidate per il Consiglio Direttivo, per il Collegio dei Revisori dei conti e per il Comitato dei Garanti come da art.12 commi 2 e 3.

ART. 23

Il Consiglio di sezione è l’organo esecutivo della sezione stessa ed è composto dalla Presidente e da quattro o sei membri a seconda che il numero delle iscritte sia inferiore o superiore a quindici.

Nel primo caso il Consiglio elegge fra le componenti la Vicepresidente e la Segretaria-tesoriera; nel secondo caso la Vicepresidente, la Segretaria e la Tesoriera.

La Presidente deve promuovere riunioni di carattere sociale e culturale e comunicare alle Socie le notizie del Consiglio e dell’Assemblea nazionale di interesse generale.

La Presidente di sezione deve tenere informata la Vicepresidente di riferimento e la Segretaria corrispondente per l’estero  dell’attività della sezione e deve presentare ogni anno in occasione della  Assemblea una relazione sull’attività svolta nell’anno trascorso. La Tesoriera deve versare alla tesoreria nazionale le quote associative entro il 31 ottobre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni ed è rieleggibile per il solo triennio successivo.

La Presidente uscente rimane in carica nel Consiglio come Pastpresident col solo voto consultivo.

 

Scioglimento

ART. 24

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea nazionale (con la maggioranza di tre quarti delle associate) che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e deciderà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

 

Controversie

ART. 25

Tutte le eventuali controversie fra le Socie e fra queste e l’Associazione ed i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Comitato dei Garanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme di legge.

 

Regolamento

ART. 26

Questo statuto è affiancato da un Regolamento che ne illustra gli articoli e la loro applicazione.